Ius variandi

Lo “jus variandi” penalizza Clienti e Agenti

Nel dinamico mondo delle assicurazioni, a volte ci si imbatte in un termine che può sembrare un po’ ostico: lo “jus variandi”. Ci si chiede cosa si nasconda dietro queste due parole latine. In parole povere, si tratta della possibilità che le compagnie di assicurazione si riservino di modificare unilateralmente le condizioni di una polizza. Questo può accadere al momento del rinnovo annuale o, in alcuni rari casi, persino a contratto in corso.
Immaginate che una polizza possa subire importanti cambiamenti: dal costo alle coperture, dalle franchigie ai massimali. Non stupirebbe affatto se clienti e associazioni dei consumatori facessero sentire la propria voce contro meccanismi che, a volte, rendono il contratto meno vantaggioso di prima. Ma lo jus variandi non è una minaccia solo per i clienti; per gli agenti di assicurazione, questa possibilità deve mettere in allarme, facendo accendere un vero e proprio campanello, specialmente quando incide sulle provvigioni. Si, quella percentuale che gli agenti guadagnano su ogni polizza venduta, una cifra che non solo rappresenta un giusto riconoscimento del loro lavoro, ma che permette anche di mantenere attive le agenzie sul territorio, con migliaia di dipendenti e collaboratori.
In Italia, non esiste una legge unica e onnicomprensiva che regola lo jus variandi. La sua applicazione e i suoi limiti dipendono da diversi fattori: il tipo di assicurazione, le condizioni specifiche della polizza e, naturalmente, l’Art. 1899 del Codice civile. Quest’ultimo, in particolare, stabilisce che l’assicuratore che intende modificare le condizioni di polizza, incluso il premio, deve avvisare il cliente per iscritto con un certo preavviso. E il cliente, se non accetta le nuove condizioni, ha sempre il diritto di recedere dal contratto.
A ciò si aggiunge la normativa IVASS in materia di trasparenza e tutela del cliente (come il Regolamento IVASS n. 41 del 2018), che rafforza ulteriormente l’obbligo di chiarezza e il diritto di recesso del cliente in caso di variazioni sfavorevoli di costi e condizioni, sia per le polizze vita che per quelli danni.

  • Per quanto riguarda le polizze vita, specialmente quelle con premio variabile, possono prevedere meccanismi di modifica del costo. Tuttavia, l’obbligo di preavviso e il diritto di recesso del cliente in caso di modifiche sfavorevoli sono pilastri fondamentali del diritto assicurativo e sono quasi sempre inclusi nelle condizioni contrattuali, basandosi sui principi di correttezza e buona fede. Tre mesi è un preavviso comune per le polizze vita.
  • Per le polizze danni, il principio generale è che le modifiche avvengono di comune accordo. Nonostante ciò, sta diventando prassi comune inserire clausole che permettono di rivedere le condizioni (inclusi premio, franchigie, massimali, ecc.) al momento del rinnovo annuale. La validità di queste clausole è strettamente legata al rispetto dei principi di buona fede, trasparenza e, soprattutto, alla garanzia del diritto di recesso del cliente, che deve essere libero di non accettare le nuove condizioni e cercare un’altra compagnia. È fondamentale, inoltre, che la clausola non sia considerata “vessatoria” secondo il Codice del Consumo (Art. 33 e seguenti).

Su questi temi così delicati, ANIA e SNA hanno posizioni marcatamente diverse:

L’ANIA sostiene che lo jus variandi è uno strumento essenziale per mantenere il mercato assicurativo sostenibile e competitivo. Lo considera necessario per adattarsi a variazioni nella frequenza dei sinistri, a evoluzioni normative e fiscali (tassi d’inflazione e fattori macroeconomici), a eventi esterni e nuovi rischi (cyber, cambiamenti climatici, ecc.). L’ANIA ritiene che questo strumento aiuti a mantenere un equilibrio economico, a offrire prezzi competitivi ai clienti e a introdurre nuove coperture e servizi senza dover creare una polizza nuova ogni anno. Per questi motivi, l’ANIA include nei suoi contratti clausole che permettono di modificare premi e coperture al rinnovo annuale, garantendo al cliente il diritto di recedere in caso di variazioni sfavorevoli.
Lo SNA, si oppone con forza allo jus variandi, non solo quando le nuove condizioni peggiorano il contratto in essere del cliente, ma anche quando riguarda le provvigioni. Lo SNA sostiene che le clausole che permettono modifiche provvigionali unilaterali non siano sufficientemente chiare e troppo penalizzanti per l’agente. Le provvigioni e gli altri aspetti economici sono elementi fondamentali del contratto di agenzia e non possono essere modificati unilateralmente, ma devono richiedere sempre il consenso scritto dell’agente. Lo SNA ritiene che lo jus variandi crei incertezza nell’attività agenziale, riduca i guadagni delle agenzie e, di conseguenza, mini il regolare svolgimento dell’attività consulenziale rischiando di minare la fiducia dei clienti.

Di fronte a queste problematiche, e a tutela della categoria, lo SNA ha avviato da tempo iniziative importanti come cause legali, ha chiesto l’intervento dell’IVASS e ha proposto modifiche nel rinnovo del contratto collettivo per escludere lo jus variandi quando non previsto dalla legge. L’obiettivo principale è evitare che queste pratiche penalizzino gli agenti, in particolare per il valore del loro portafoglio clienti al termine del rapporto. Questo valore, che rappresenta una parte fondamentale del patrimonio dell’agente, è calcolato proprio in base alle provvigioni.

Non a caso, l’Accordo Nazionale Agenti (ANA) del 2003, nella sua versione originale, non prevedeva la possibilità di modificare unilateralmente le provvigioni, considerate un elemento fondamentale del contratto e modificabili solo con l’accordo scritto delle parti. L’introduzione di clausole di modifica unilaterale da parte delle imprese ha quasi sempre portato a una riduzione del compenso riconosciuto all’agente quando cede il suo portafoglio. Questa possibilità di modifica unilaterale causa una forte penalizzazione e una progressiva riduzione del valore patrimoniale dell’agente poiché: Se la compagnia ha la possibilità di ridurre, anche di poco, le percentuali di provvigione, queste, se ripetute nel tempo, diminuiscono costantemente i guadagni e i margini del portafoglio clienti. Quando l’agente cessa l’attività, il valore della cessione viene calcolato sulla percentuale di provvigione in vigore al momento della cessazione. Se nel tempo la percentuale è stata ridotta, il valore della cessione diminuisce di conseguenza. Anche una piccola diminuzione ogni anno si traduce, dopo pochi rinnovi, in una perdita sul valore di mercato del portafoglio che può arrivare anche a un 20/30%. Lo jus variandi è imposto unilateralmente. L’agente, non avendo alternative immediate, subisce passivamente il taglio delle provvigioni. Il portafoglio clienti è il “bene” principale di un’agenzia. La riduzione delle provvigioni significa che il “capitale” dell’agenzia stessa si svaluta, riducendo il suo valore intrinseco.In pratica, lo jus variandi, permettendo alle imprese continue riduzioni delle provvigioni, trasforma il patrimonio potenzialmente stabile in un bene il cui valore si riduce costantemente, erodendo nel lungo periodo il reddito e la liquidazione finale dell’agente. Questo meccanismo comporta che l’indennizzo per la cessione o la cessazione del portafoglio sia calcolato su percentuali provvigionali inferiori a quelle originali. In media, la penalizzazione varia dal 5% al 15% del valore di liquidazione, ma in casi estremi può superare il 20%, con impatti significativi sul patrimonio professionale e sul reddito futuro dell’agente.
Gli agenti devono quindi rimanere estremamente vigili e attenti a tutti gli accordi che i gruppi agenti stanno accettando e firmando, specialmente quelli che includono clausole con questa formula. La tutela del proprio patrimonio e della propria professionalità passa necessariamente attraverso una profonda consapevolezza degli impatti dello jus variandi e una ferma volontà di difendere i propri diritti contrattuali.

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